MUTUAL UFO NETWORK ITALIA

SEGNALAZIONI

COME INSERIRE UNA SEGNALAZIONE

Al Case Managament System (CMS) del MUFON arrivano ogni anno migliaia di segnalazioni di avvistamenti UFO da tutto il mondo. 

Quelle italiane sono in lenta crescita: erano 17 nel 2013, sono state 27 nel 2014 e 26 nel 2015.

Dei 70 casi italiani di quel triennio:
- 12 non erano relativi ad avvistamenti ma a foto o filmati in cui è stata notata "a posteriori" la presenza di oggetti, luci o altre immagini simili a quelle ufologiche;
- 18 avevano testimoni stranieri (non italiani) di passaggio o in visita nel nostro paese;
- in 53 casi il MUFON-Italia ha preso contatto con il testimone per un approfondimento dell'indagine;
- il tasso di risposta è stato pari al 43,4%;
- per 21 casi (il 40%) è stata raggiunta una probabile identificazione o spiegazione.

Fornendo alcuni semplici dati potrai inserire una segnalazione riguardante un avvistamento, un fenomeno insolito o, più semplicemente, un evento apparentemente inspiegabile. 
Ti verranno richiesti solo gli elementi indispensabili per comprendere se la tua segnalazione può o meno essere affidata ad uno dei nostri Field Investigators per un approfondimento.
Dovrai indicare obbligatoriamente tutti i dati richiesti, altrimenti la tua segnalazione non verrà accettata dal sistema.

Ogni dato fornito verrà trattato nel rispetto della legislazione vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.
Nessun dato personale fornito verrà divulgato al di fuori del MUFON senza la tua autorizzazione scritta.

E' possibile scegliere tra i tre livelli di segnalazione:

LIVELLO 1, segnalazione al solo MUFON ITALIA

La segnalazione è gestita a livello nazionale da MUFON ITALIA attraverso la propria organizzazione e non viene divulgata in altri ambiti.

LIVELLO 2, segnalazione a MUFON USA

La segnalazione è inserita sul CMS di MUFON USA e affidata dallo stesso a MUFON ITALIA che la gestisce attraverso la propria organizzazione.

LIVELLO 3, segnalazione allo Stato Maggiore dell'Aeronautica

La segnalazione va compilata e consegnata alla Stazione Carabinieri competente per territorio.

Affinchè MUFON possa gestirla sarà però necessario trasmetterla anche nelle modalità del LIVELLO 1 o 2.

Billy meier ufo

INSERISCI LA TUA SEGNALAZIONE

NOTE LEGALI

Siamo profondamente convinti che per svolgere la nostra attività di Investigatori in campo ufologico sia indispensabile seguire un codice etico, rispettare ogni legge in materia di privacy ed attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal codice civile e penale vigenti nel nostro paese.

Troppe indagini vengono condotte senza questi principi, mettendo a repentaglio la sacrosanta riservatezza dei testimoni (così definita dal MUFON stesso), l’incolumità degli investigatori sotto tutti i punti di vista e la credibilità delle indagini stesse.

Ecco perchè ci teniamo a ribadire alcuni concetti fondamentali che guidano il nostro modus operandi, regole che abbiamo sempre ben presenti in ogni indagine che conduciamo.

ART. 661 del Codice Penale

“Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.” (Articolo modificato dal D.Lgs. n. 8 del 16 gennaio 2016)

ART. 656 del Codice Penale

“Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.”

ART. 640 del Codice Penale

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater];
 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Queste le nostre regole, oltre al codice etico del MUFON ovviamente, e la vigilanza sulla loro osservanza è continua.